(Pubblicato nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 22 del 27 maggio 2003) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Modifiche al Regolamento regionale n. 2/2002 Il 4° capoverso, comma 2 dell'Art. 10 del regolamento regionale n. 2/2002 e' sostituito dal seguente: «I soggetti che abbiano installato impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione ad uso privato, sprovvisti della prescritta autorizzazione comunale alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono tenuti a presentare istanza di autorizzazione con le procedure di cui al presente articolo entro il 31 dicembre 2004». Il presente regolamento e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione lombarda. Milano, 23 maggio 2003 FORMIGONI