(Pubblicato  nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione
                 Lombardia n. 22 del 27 maggio 2003)

                         LA GIUNTA REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              E m a n a
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
            Modifiche al Regolamento regionale n. 2/2002

    Il  4°  capoverso, comma 2 dell'Art. 10 del regolamento regionale
n. 2/2002 e' sostituito dal seguente:
        «I  soggetti che abbiano installato impianti di distribuzione
dei  carburanti  per  autotrazione  ad  uso privato, sprovvisti della
prescritta autorizzazione comunale alla data di entrata in vigore del
presente   regolamento   sono   tenuti   a   presentare   istanza  di
autorizzazione  con le procedure di cui al presente articolo entro il
31 dicembre 2004».
    Il  presente  regolamento  e' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione lombarda.
      Milano, 23 maggio 2003
                              FORMIGONI